Conclusioni
Il Laboratorio di gentilezza virale che, presenta anche testimonianze fuori dal Processo al bullo, non ha pretese scientifiche ma, evidenze pratiche.
Processo al bullo
Cancelliere: Si proceda alla causa tra i minori Francesco X. e Gaetano Y.
L’imputato Francesco X. è presente?
Tutele sul piano civile
Per quanto riguarda le forme di tutela sul piano civile, anche in questo caso è possibile fare riferimento a quanto già illustrato nell’apposita guida in tema di bullismo.
Reati da cyberbullismo
Pur nell’estrema varietà che caratterizza il fenomeno del Cyberbullismo, diversi sono i reati che potrebbero astrattamente configurarsi dinanzi ad una delle condotte ivi richiamate.
Tutele sul piano penale
Le condotte realizzate da un bullo non sono sempre penalmente rilevanti (si pensi ai comportamenti omissivi).
Tutela dei minori e contrasto del fenomeno del cyberbullismo
LA LEGGE n. 71/2017, contiene “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e rappresenta un primo passo significativo per il riconoscimento e la regolamentazione di un fenomeno sempre più in crescita tra gli adolescenti.
Bullismo e cyberbullismo
Il Bullismo in base alle diverse forme di violenza si distingue in diretto, indiretto e cyberbullismo.
Bullo e bullismo
A partire dagli anni ‘80 si è cominciato a parlare di bullismo in ambito scolastico per descrivere un certo tipo di comportamento impregnato di violenza (verbale o fisica) da parte di alcuni studenti nei confronti di altri.
Il procedimento penale minorile tra ieri e oggi
Quanto alle influenze che la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha avuto sull’ordinamento interno in materia di rito penale minorile, va evidenziato come il d.P.R. n. 448, recante ‘Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni’ sia avvenuta anteriormente, sia pure di poco, all’adozione della CRC, vale a dire il 22 settembre 1988.
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti con il DPR 24 giugno 1998 n. 2
Ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura repressiva punitiva, quale era delineato dal previgente R.D. n. 653/1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo riparatorio-risarcitorio.