Molti sono i diritti e le libertà previste per i fanciulli dalle singole norme della Convenzione.
Facendo una carrellata veloce si evidenzia:
•il diritto ad essere registrato immediatamente al momento della nascita. In proposito si sottolinea che la legge italiana prevede che il figlio sia registrato entro dieci giorni dalla nascita (art. 30 D.P.R. 396/2000) in violazione dell’obbligo previsto dalla Convenzione,
•il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6),
•il diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza, all’identità (art. 7 ),
•il diritto a essere protetto da interferenze nella propria privacy, all’onore e alla reputazione (art. 16),
•il diritto alla salute e alle cure speciali se disabile (artt. 23 e 24),
•il diritto alla sicurezza sociale (art. 25),
•il diritto ad un livello di vita adeguato (art. 27),
•il diritto all’istruzione. Si prevede che il diritto fondamentale all’educazione, almeno a livello elementare dovrebbe essere gratuita ed obbligatoria, e a livello superiore accessibile a tutti (art. 28),
•il diritto al riposo al tempo libero e al gioco (art. 31),
•il diritto alla speciale protezione durante i conflitti armati (art. 38),
•i diritti relativi alla tutela penale, anche nel processo (artt. 37 e 40).
Al fanciullo inoltre è riconosciuta:
•la libertà di espressione e di ricevere informazioni (art.13),
•la libertà di pensiero, coscienza e religione (art.14),
•la libertà di associazione e riunione pacifica (art.15).
Il minore ha altresì diritto:
•ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art.32)
•ad essere protetto contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento (art.19),
•ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale (art.34),
•a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art.37),•a non partecipare a conflitti armati (art.38).