Il 20 novembre è la data in cui si celebra la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.
E’ un’occasione per riflettere sull’attuazione dei diritti dei minori.
Fulcro di questa tematica è la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176.
La Convenzione, che è il primo strumento internazionale vincolante relativo alle persone di minore età, costituisce il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche: sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, tramite la ratifica, al rispetto dei diritti in essa riconosciuti.
Mancano all’appello gli Stati Uniti d’America che hanno firmato il trattato, senza peraltro mai ratificarlo.
Le norme contenute nella Convezione rappresentano uno statuto completo e organico dei diritti del fanciullo.
Si tratta di un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.
La persona minore di età, in virtù di una vera e propria rivoluzione culturale, scaturita dalla Convenzione ONU, non viene più considerata oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti.
Il minorenne, pertanto, una volta inteso come destinatario passivo dei diritti, diviene un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi, che va ascoltato, informato, e rispettato.
La Convenzione
Da un punto di vista strettamente strutturale la Convenzione è composta da 54 articoli ed è divisa in tre parti:
– la prima contiene l’enunciazione dei diritti (artt. da 1 a 41),
– la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio (artt. 42-45),
– la terza riguarda la procedura di ratifica (artt. 46-54).
Alla Convenzione si affiancano i seguenti tre Protocolli.
Campo di applicazione
La Convenzione si applica, ai sensi dell’art. 1, ai minori di 18 anni. Essa, infatti, definisce “fanciullo” ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo che, ai sensi della legge applicabile, abbia raggiunto prima la maggiore età.
I principi fondamentali
Dal testo della Convenzione vengono comunemente enucleati quattro principi fondamentali:
•non discriminazione (art. 2): ogni bambino deve godere degli stessi diritti senza eccezioni dovute a razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, stato sociale, origini, condizioni economiche,
•diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione, •superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità,
•ascolto delle opinioni del minore (art. 12): i fanciulli hanno diritto ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano.