Innumerevoli sono i provvedimenti giurisprudenziali in cui la scelta del giudice è stata dettata dall’esigenza di realizzare l’interesse del minore.
Per sommi capi e a titolo meramente esemplificativo si può in questa sede solamente sottolineare che i giudici italiani hanno precisato che:
•il regime legale dell’affidamento condiviso, può essere superato solo in nome del superiore interesse del minore (Cass. 19323/2020);
•in tema di affidamento dei figli il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”, in relazione nella specie alla responsabilità genitoriale (Cass. S.u. 11583/2019);
•in caso di madre con bambini piccoli l’estradizione può essere disposta, ai sensi dell’art.705 c.p.p., solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l’estradanda consenta la salvaguardia dell’integrità psicofisica del minore (Cass. 1677/2020);
•in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262 c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla norma avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore (Cass. 18161/2019);
•in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell’art. 263 c.c. mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell’altro genitore legittimato passivo (Cass. 1957/2016);
•in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 286/1998 il giudice deve decidere all’esito di un esame circostanziato del caso che va condotto tenendo conto dell’interesse del minore (Cass. S.u. 15750/2019).
Da evidenziare sono poi quegli interventi che, in nome dell’interesse del minore, hanno dato rilevanza alla figura del genitore c.d. sociale.