Nel nostro ordinamento l’espressione si sottolinea come l’espressione “superiore interesse del minore” permea tutto il sistema giuridico.
A titolo meramente esemplificativo si evidenzia:
•l’art.317-bis c.c. che stabilisce che i provvedimenti richiesti dagli ascendenti del minore, volti a salvaguardare rapporti significativi con lo stesso, vanno pronunciati nel suo superiore interesse;
•l’art. 337 ter c.c. che stabilisce che nel decidere dell’affidamento dei figli il giudice adotta i provvedimenti nel loro esclusivo interesse e prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se non contrari all’interesse del minore;
•l’art. 337- quater c.c. secondo cui il giudice può superare la regola dell’affido condiviso affidando così i figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore;
•l’art.158 c.c. in tema di separazione consensuale secondo cui il giudice può rifiutare l’omologazione solo quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi;
•l’art. 8, L. 47/2017 che stabilisce che il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse;
•la L. 184/1983 in materia di adozione nazionale e internazionale che fa riferimento in molteplici disposizioni e in relazione ai vari momenti della procedura all’interesse del minore.