L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991, con l’approvazione della legge n. 176. Attraverso la ratifica la Convenzione ha acquisito valore giuridicamente vincolante nel nostro ordinamento e l’Italia ha assunto l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei diritti in essa sanciti e di predisporre un più adeguato e complesso sistema di tutela, di sostegno e di promozione dei diritti.
Significativa in tal senso è stata l’istituzione di adeguati strumenti per sviluppare una effettiva e organica politica per l’infanzia e l’adolescenza.
In particolare con L. 451/1997 sono state istituite la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Si evidenzia inoltre la L. 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, provvedimento che prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del c.d. Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale. Scopo e obiettivo della legge, attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.
Si consideri inoltre la L. 112/2011 istitutiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, organismo che ha la specifica finalità di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. L’autorità, come è noto, ha compiti diretti sia alla tutela generale dei minori presenti sul territorio italiano, che alla salvaguardia di determinati diritti ed ha anche poteri di intervento sui singoli casi.