Le condotte realizzate da un bullo non sono sempre penalmente rilevanti (si pensi ai comportamenti omissivi).
Infatti molte condotte poste in ambito scolastico e ricondotte al fenomeno bullismo il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dalla autorità giudiziaria.
Altre condotte, invece, per la gravità, il grado di pericolo e di danno prodotto dallo studente al bene protetto giuridicamente integrano gli estremi di veri e propri reati.
Il più delle volte l’atto di bullismo vìola sia la legge penale, sia quella civile; quindi, può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile (che possono essere unificati soltanto se l’autore dell’illecito è maggiorenne).
Il bullismo, pertanto, non è contemplato dalla legge espressamente come reato però in mancanza di una disciplina ad hoc, gli atti di bullismo possono configurare diverse fattispecie di reato e, quindi, essere denunciati e puniti.
Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito, tuttavia un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima.
– Gli atti di bullismo possono integrare vari reati come:
– Reati contro la persona:
– Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
– Percosse art. 581 c.p.
– Lesioni art. 582 c.p.
– Rissa art. 588 c.p.
– Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, costituisce illecito amministrativo)
– Diffamazione art. 595 c.p.
– Violenza sessuale art. 609-bis c.p.
– Minaccia 612 c.p.
– Atti persecutori (c.d stalking) art. 612-bis c.p.
– Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p.
– Reati contro il patrimonio:
– Furto art. 624 c.p.
– Estorsione art. 629 c.p.
– Danneggiamento art. 635 c.p. (semplice è stato depenalizzato)
– Altri reati
– Sostituzione di persona art. 494 c.p.
– Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. (è una contravvenzione)
– Frode informatica art. 640 ter c.p.
Il reato di percosse :“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.”. Le percosse di fatto costituiscono una delle manifestazioni tipiche del fenomeno bullismo e si concretizzano ad esempio in spintoni, calci, pugni, schiaffi.
Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica della persona che viene offesa dalla sensazione dolorosa patita. Si colpisce violentemente il corpo di un altro soggetto (vittima) procurandogli soltanto una sensazione fisica di dolore, senza però cagionare alcuna malattia nel corpo o nella mente.
30
Tale reato, si integra quando più soggetti minorenni, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, percuotono un compagno di scuola labile sul piano psichico per tutta la durata dell’anno scolastico, realizzando una costante persecutorietà che concretizza una chiara ipotesi di bullismo.
Il reato di lesioni: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, il delitto è punibile a querela della persona offesa(4).”
Il legislatore ha previsto due forme di lesioni: grave e lieve. Tale reato è procedibile d’ufficio nel primo comma, in caso di LESIONI PERSONALI GRAVI,da cui deriva una malattia del corpo o della mente, che metta in pericolo la vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo, dai ventuno giorni,con una reclusione da tre a sette anni. Mentre la lesione LIEVE, da cui deriva una malattia non superiore a venti giorni, è punibile dietro querela di parte.
Nel reato di rissa i partecipanti alla stessa debbono essere animati dalla reciproca volontà di sopraffazione, recando offesa agli avversari. Per l’integrazione di detto reato pertanto è essenziale la contesa tra più persone, animate dall’intento di aggredire gli avversari e di difendersi dalla loro violenza, per cui non sussiste il reato se più persone aggrediscano altre e queste esplichino una azione di pura difesa. Il dolo postula la volontà di partecipare alla contesa con intento aggressivo. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. La procedibilità è di ufficio.
Il reato di minaccia ad altri di un danno ingiusto è punito a querela della persona offesa con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave si procede di ufficio e la pena è della reclusione fino ad un anno. È un reato di pericolo e non di danno in quanto qui non vi è una lesione ma la prospettazione di un male futuro ed ingiusto.
È reato, la minaccia a pubblico ufficiale. Art. 336 c.p.. Si procede d’ufficio. È obbligatorio riferire all’ autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire (forze di polizia).
Integra il reato di atti persecutori o stalking, il controllo sulla vita quotidiana della vittima, l’invio di lettere, email, sms, l’intrusione molesta nella vita tramite social network (il c.d. cyberstalking). In tutti questi casi le condotte di appostamento devono essere reiterate come pure le telefonate e le minacce e devono stravolgere la vita creando ansia e preoccupazione a chi le riceve. Integra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, Sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network, nonché la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite.
Il delitto di estorsione punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringendo un’altra persona a fare o ad omettere qualcosa, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.
Si tratta, dunque, di un reato caratterizzato dalla cooperazione della vittima, la quale viene carpita dal bullo attraverso la violenza o la minaccia.
Il delitto di estorsione si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verificano il danno patrimoniale, in capo alla vittima, e l’ingiusto profitto, in capo al bullo o ad un’altra persona, qualora i due eventi siano simultanei, oppure, in cui si verifichi il solo ingiusto profitto, nel caso in cui i due eventi abbiano luogo in momenti successivi.